L'adozione è storicamente l'istituto che consente di ovviare ad una situazione di abbandono del minore per essere inserito in una famiglia che provveda alla sua cura, istruzione e mantenimento. L'istituto, nella moderna concezione avente finalità assistenziale, è stato introdotto con la legge 5 giugno del 1967.
Le leggi in vigore attualmente sono la legge 184 del 1983 e la 149 del 2001.
Chi può adottare?
1)Chi è unito in matrimonio da almeno tre anni; tale periodo può essere raggiunto sommando alla
durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, La differenza di età tra genitori
adottivi e figli adottati non deve essere inferiore a 18 anni e superiore a 45 anni per un genitore e 55 per
l’altro. Il limite cambia solo se i coniugi adottano due o più fratelli o se hanno un figlio minorenne
naturale o (o anche adottivo).
2)Nella coppia non deve sussistere separazioni neppure di fatto
3) Chi sia idoneo a educare, istruire e capacità di mantenere i bambini adottati.
Chi può essere adottato?
Per quanto riguarda l’adozione nazionale possono essere adottati i bambini dichiarati adottabili dal
Tribunale dei Minorenni. Il Tribunale per i Minorenni è l’organo giudiziario con compiti di tutela
rispetto ai bambini in materia civile e penale e incarica i servizi sociali di condurre le indagini sullo stato
psico-fisico del bambino; esso può stabilire provvedimenti nell’interesse del bambino anche contro la
volontà dei genitori, dichiarare la limitazione o la sospensione della potestà genitoriale, fino a decretare
lo stato di abbandono del bambino stesso. A seguito della dichiarazione dello stato di abbandono del
minore, il Tribunale dei Minori può stabilire la sua adottabilità. I parenti entro il quarto grado del
minore possono presentare ricorso al decreto; in questi casi, la condizione è di “adozione a rischio
giuridico”.
Da dove si parte
La disponibilità all’adozione
I coniugi, con i requisiti previsti dalla legge, possono presentare la propria disponibilità al tribunale per i
minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori anche disabili
Accertamenti sulla capacità della coppia
Il tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità di educare il
minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi
della domanda. Tali indagini possono essere effettuate ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti
locali.
Affidamento preadottivo nell’adozione nazionale
Il tribunale per i minorenni, sulla base delle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno
presentato domanda, quella più idonea per il minore.
Dichiarazione di adozione nazionale
Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte
le condizioni, pronuncia l'adozione.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine.
L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.
Per adozione internazionale
La coppia in possesso del decreto di idoneità (emesso solo per l’adozione internazionale), deve iniziare
entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale rivolgendosi ad uno degli enti
autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. (C.A.I.) Rivolgersi ad un ente autorizzato
è un passo obbligato.
Si procede quindi con l’iter indicato dall’ente prescelto
Link
Ministero della giustizia : www.giustizia.it
Tribunale minori https://www.ufficigiudiziarigenova.it/
CAI : www.commissioneadozioni.it
Una volta presentata la domanda o meglio, la dichiarazione di disponibilità ad adottare, si viene
contattati dai locali servizi sociali che organizzeranno una serie di colloqui conoscitivi più una
visita a domicilio nell’arco di 120 gg. Questi colloqui hanno lo scopo di conoscere la coppia e la sua
capacità di accoglienza, di relazione tra loro e con gli altri, di superare difficoltà ecc per poter
essere più facilmente abbinata ad un bambino. Alla fine dei colloqui, viene redatta una relazione che
sarà depositata presso il Tribunale per i Minori che la prenderà in considerazione nell’eventualità di
un abbinamento. Non viene rilasciato alcun documento finale alla fine di questa procedura ma la
relazione viene solitamente condivisa con la coppia che può quindi apprendere di essere stati
valutati positivamente o meno. In quest’ultimo caso, seguendo le indicazioni e suggerimenti dei
servizi, esiste quasi sempre la possibilità di sospendere la pratica o di ripresentare domanda in
momenti più adatti.
La coppia non entra in una lista di attesa di tipo cronologico, si deve sempre ricordare che le
istituzioni non cercano il bambino più adatto per una famiglia ma agiscono sempre in favore del
minore perciò cercheranno una famiglia adatta a quel bambino appena dichiarato adottabile, non è
detto che sia quella che aspetta da più tempo e che crede di avere più ‘diritto’. L’unico diritto è
quello del bambino abbandonato ad avere una famiglia. Questo principio unito al dato concreto per
cui i bambini adottabili nel nostro paese sono sempre inferiori alla quantità di famiglie disponibili,
rendono l’attesa molto variabile e non prevedibile.
La dichiarazione ha una durata di 3 anni, rinnovabili.
Se la coppia viene individuata come adatta per un bambino, viene contattata dal Tribunale per
proporre l’abbinamento. Se questo viene accettato, inizia un periodo di affidamento pre-adottivo
solitamente di 1 anno, dopodichè il Tribunale pronuncia l’adozione, il bambino acquista lo stato di figlio legittimo della coppia adottante e il loro cognome e cessano rapporti con l’eventuale famiglia
d’origine.
I bambini dati in adozione nazionale provengono da situazioni molto disparate, possono essere figli
di famiglie italiane o immigrate, abbandonati alla nascita non riconosciuti, abbandonati alla nascita
e già ospiti di famiglie affidatarie o comunità per minori, in ogni caso presi in carico dalle
istituzioni quando la famiglia non riesce, per vari motivi, a garantire loro un buon sviluppo psico-fisico.
Una volta presentata la domanda o meglio, la dichiarazione di disponibilità ad adottare, si verrà
contattati dai locali servizi sociali che organizzano una serie di colloqui conoscitivi più una visita a
domicilio. Questi colloqui hanno lo scopo di conoscere la coppia e la sua capacità di accoglienza, la
capacità economica di occuparsi di un bambino, di relazione tra loro e con gli altri , di superare
difficoltà ecc per poter essere più facilmente abbinata ad un bambino. Alla fine dei colloqui, viene
redatta una relazione che sarà depositata presso il Tribunale per i Minori che, in caso di positività,
emette un decreto di idoneità, documento necessario per l’Ente autorizzato a cui la coppia si deve
rivolgere per completare la procedura d’adozione internazionale. Gli Enti sono organizzazioni
autorizzati dalla Commissione Adozioni Internazionale (C.A.I.) che si relazionano per conto della
coppia con le istituzioni straniere che si occupano di adozioni, supportano la coppia con la
preparazione, stesura e traduzioni di documenti, con la preparazione al viaggio, sono impegnati
inoltre in attività di supporto, nei vari paesi, alle politiche locali per le famiglie secondo il principio
di sussidiarietà sancito dalla Convenzione dell’Aja (Legge n. 476/1998).Gli Enti hanno un costo e
lavorano in paesi diversi per questo la loro scelta può risultare difficile ma, comprendendo questa
difficoltà, le istituzioni hanno accordato 1 anno di tempo per effettuare questa scelta.
A questo punto inizia l’attesa per l’abbinamento con un bambino, attesa variabile perché ogni paese
straniero adotta una procedura diversa ma ogni ente, abituato a lavorare con determinati paesi, saprà
indicare un tempo di attesa stimato.
Occorre tenere presente che il panorama dei paesi da cui adottare è in continua evoluzione a causa
dei molti fattori che possono influenzare le adozioni internazionali. Eventi come guerre, calamità
naturali, cambi di governi o anche l’incremento del benessere di un paese che lo porta a prediligere
l’adozione nazionale anziché quella internazionale, sono eventi che possono ostacolare e ritardare
le procedure di adozione internazionali.
Il bambino che arriva in Italia può essere già adottato o in affido preadottivo, a seconda del paese da
cui proviene.
Dopo l’adozione inizia un periodo di osservazione post-adottivo, sia da parte delle istituzioni
italiane che da parte del paese di provenienza. Nel primo caso si viene contattati direttamente dai
servizi sociali, nel secondo caso si segue la procedura indicata dall’ente.
I bambini dati in adozione internazionale provengono da situazioni molto disparate, possono essere
di diverse età, abbandonati alla nascita o meno, cresciuti in famiglie affidatarie o in istituti per
minori, in ogni caso presi in carico dalle istituzioni locali quando la famiglia non riesce, per vari
motivi, a garantire loro un buon sviluppo psico -fisico.
L’adozione è lo strumento attraverso il quale si provvede a dare una famiglia ad un minore abbandonato,
cioè privato delle cure necessarie per la sua crescita e preparazione alla vita.
Tranne casi particolari, l’adozione è legittimante, cioè garantisce all’adottato le stessa condizione giuridica di
un figlio procreato. Prevede di regola l’interruzione dei rapporti con la famiglia di origine. L’istituto
dell’adozione si afferma a pieno nel nostro ordinamento solo nella seconda metà del XX secolo, quando è
stato riconosciuto al minore il diritto ad avere una famiglia, e non più all’adulto il diritto ad avere un erede.
Per la legge italiana è necessario essere sposati da almeno tre anni perché la relazione deve essere stabile e
solida (Legge 149/2001, l'art 6 ). La stessa legge tuttavia riconosce come relazione stabile anche gli annidi
convivenza precedenti al matrimonio. Quindi, se possono dimostrare di essere conviventi da almeno tre
anni, la coppia può presentare in tribunale la propria disponibilità all'adozione.
L'età dei genitori adottanti deve superare di almeno 18 anni l'età del minore. La differenza massima tra
adottanti e adottato è di 45 anni per il coniuge più giovane e di 55 per l’altro.
Il Tribunale per i minorenni può prevedere ulteriori deroghe in caso di adozione di due o più fratelli, e anche
in presenza di altro figlio biologico adottivo.
Nella legislazione italiana il divorzio annulla definitivamente gli impegni assunti nel precedente matrimonio
e, di conseguenza, la persona o le persone divorziate posso risposarsi alla stessa stregua possono
presentare disponibilità all’adozione.
Occorre comunque una convivenza di almeno tre anni.
Per le adozioni nazionali vale la legge italiana.
Per le adozioni internazionali si devono rispettare sia i requisiti della legge italiana che quella del paese di
origine del minore.
Attenzione, a volte si fa confusione con il significato delle parole.
Quella che si presenta è la propria disponibilità all'adozione. Non c'è nessun diritto da parte della coppia di
riuscire nell'adozione.
Infatti la giurisprudenza si basa sul diritto del minore di crescere una famiglia, la più idonea ad accoglierlo
con le sue caratteristiche e specificità.
Nel processo di selezione si cerca la famiglia più adatta per il minore in questione. Non si sceglie il minore
più adatto per la coppia.
Questo è una delle espressioni più ricorrenti, ha un fondamento di verità, ma non è proprio corretta.
Nei colloqui di verifica dell'idoneità della coppia si va ad accertare le motivazioni che spingono all'adozione,
la solidità della coppia, la consapevolezza della propria storia personale e del progetto di famiglia. La coppia
deve interrogarsi e trovare le risposte.
La psicologa e l'assistente sociale che sovraintendono a questo processo, aiutano la coppia a porsi le
domande e cercano di cogliere la sincerità e profondità delle risposte.
È la coppia che deve rivoltarsi come un calzino!
Come associazione non esprimiamo giudizi sugli enti.
Quello che facciamo è offrire un'opportunità di incontro e di condivisione. Frequentando i nostri
incontri si può chiedere a chi ha già adottato di raccontare la sua esperienza, e sulla base delle
testimonianze raccolte, costruirsi una propria opinione.
Non si può sapere con certezza.
Per l'adozione nazionale abbiamo testimonianze che vanno da 1 anno a 6 anni.
Per l'adozione internazionale mediamente ci vogliono almeno tre anni, con punte anche qui di sei
anni, essendoci una variabilità legata alle condizioni del paese di origine che non si può predire
(colpi di stato, chiusure improvvise, relazione tra stati, etc.).
Adozione nazionale: le pratiche italiane (adozione nazionale, colloqui e decreto di idoneità) non
hanno alcun costo.
Adozione internazionale: l'ente autorizzato ha dei costi (di personale e di gestione) che sono
sostenuti dalla coppia adottante. I costi variano da ente a ente. Inoltre alcuni paesi chiedono un
contributo per il costo di mantenimento del minore. Nonostante sia possibile portare in detrazione
le spese sostenute e venga erogato un rimborso (speriamo stabilmente), la coppia deve sostenere
dei costi di adozione che a seconda del paese di origi e del minore e dell'ente a cui ci si rivolge
possono arrivare ad alcune decine di migliaia di euro.
Benché i figli saturino le giornate di impegni, non è corretto pensare all'adozione come un
riempitivo. Bisogna invece interrogarsi su un progetto di famiglia ed essere consapevoli delle
implicazioni che questo percorso comporta.
È un minore che non ha genitori in grado di fornirgli le cure idonee e un accudimento necessario
ad una crescita. Non si tratta solo di bambini abbandonati, ma anche di quelli sottratti da contesti
di forte deprivazione.
Questo va sempre tenuto ben presente per capire le dinamiche del mondo dell'adozione e dell'affido.
I paesi che aderiscono alla convenzione dell'Aia (quelli che non hanno ratificato ne condividono comunque i
principi) si impegnano in primo luogo ad attivare politiche interne di sostegno alle famiglie in difficoltà.
Dove comunque l'aiuto non è sufficiente e si hanno episodi di abbandono, si cerca per i minori una famiglia
adottiva nel paese stesso in modo da mantenere una continuità culturale e/o etnica.
Per i minori a cui non si riesce a trovare una famiglia nel paese, si guarda alle possibilità di adozione.
internazionale
I bambini che arrivano in adozione provengono da una tale varietà di situazioni e condizioni, che non è
possibile fare una generalizzazione.
Tra le famiglie della nostra associazione possiamo contare i più diversi casi, da bambini sani al momento
dell'adozione che hanno sviluppato malattie anche croniche, a bambini finiti in adozione perché
"probabilmente portatori di malattie" che poi sono risultati completamente sani.
Indubbiamente i minori che hanno vissuto forti deprivazioni hanno bisogno di maggiori attenzioni e
cure.
L'obiettivo è sempre quello di trovare la famiglia più adatta al minore in stato di abbandono. In quest'ottica
non possono essere le coppie a scegliere le caratteristiche estetiche del minore.
A seconda delle disonibilità che di esprimono, ci si può orientare verso un minore più piccolo o più grande.
Nell'adozione internazionale in base all'ente a cui ci si rivolge, si può scegliere il paese di origine.
Si intende per special needs (bisogni speciali) la presenza di una delle seguenti condizioni del
minore: problemi sanitari, età avanzata, gruppi di fratelli o sorelle. Sono condizioni che riducono la
possibilità di trovare accoglienza in una famiglia, specialmente nel proprio paese di origine.
La coppia che si rende disponibile all'adozione deve interrogarsi attentamente sulla propria
disponibilità all'accoglienza di un minore con bisogni speciali, sia perché deve essere in grado di
fornire risposte e risorse adeguate, sia perché può ampliare o limitare enormemente le possibilità
di essere abbinata ad un minore.
Nell'adozione nazionale capita che il Tribunale dei Minorenni, valutato che la famiglia del minore non sia
idonea e che non ci sia nella famiglia allargata nessuno in grado di prendersene cura, decida di emettere
decreto di adottabilità. Tuttavia è diritto di qualunque familiare del minore fare ricorso a tale decreto presso
il Tribunale ordinario. In tale situazione l'adozione non si può completare fino alla decisione del tribunale di
accogliere o respingere il ricorso.
Quando la coppia riceve la non idoneità, non si deve disperare, non significa che non possa
adottare.
Se durante i colloqui sono emersi punti di attenzione o lati non risolti del proprio vissuto, il
suggerimento è di lavorare con uno specialista su questi temi, in modo da eliminare possibili
elementi di fragilità e uscirne rinforzati. Dopo di che si può ripresentare domanda di adozione e
intraprendere nuovamente e meglio il ciclo di colloqui.
Se invece si ritiene che la non idoneità sia dovuta a un vizio di forma, a una incomprensione con
gli specialisti messi a disposizione dal tribunale, è sempre possibile presentare ricorso. A norma di
legge si hanno 10 giorni di tempo per presentare ricorso in Corte d’Appello tramite un avvocato.
La stragrande maggioranza dei minori ricoverati nelle strutture residenziali non sono in stato di adottabilità.
Questo si verifica quando il tribunale dei minorenni reputa che la famiglia di origine, nonostante abbia
dimostrato di non provvedere adeguatamente ai bisogni del minore, possa recuperare le condizioni di
idoneità. (Vedi affido)
Occorre fare attenzione alle fonti di informazione perché esiste a proposito dell'adozione una narrazione
piuttosto distorta. È un argomento poco conosciuto, ma molto utilizzato per fare presa sui sentimenti delle
persone. Bisogna fare attenzione ai programmi televisivi e ai siti internet che, a parte pochi casi di alta
qualità, spesso propongono notizie sensazionalistiche.
Come associazione riteniamo che la migliore fonte di informazione sia quella diretta.
No, l’adozione a distanza che si dovrebbe meglio definire ”sostegno a distanza“ è molto differente
dall’adozione. Nell’adozione la coppia deve seguire un percorso articolato al fine di essere idonea e
autorizzata ad accogliere un bambino in stato di abbandono e diventarne i genitori. Nel sostegno a distanza
qualsiasi soggetto, persona singola, coppia di fatto, coppia sposata, ecc., può aiutare un bambino di un
qualsiasi paese del mondo a vivere in condizioni dignitose, a curarsi, a studiare o a prepararsi per un lavoro
che in futuro gli dia sostentamento autonomo. In genere, questo supporto, effettuato tramite referenti o
associazioni che operano all’estero, si traduce nell’invio di denaro e nello scambio epistolare.
La legge italiana obbliga ad avvalersi degli Enti autorizzati che operano in stretto rapporto con la
Commissione per le adozioni internazionali. L'intenzione è di garantire un processo di controllo della
correttezza dell'adozione. Si vuole essere sicuri dell'effettivo stato di abbandono del minore, ed evitare
fenomeni di corruzione. La storia passata delle adozioni internazionali ha avuto casi di traffico di minori.
Sconsigliamo di seguire scorciatoie che portano a compiere reati penali e ad alimentare organizzazioni
criminali.
Se non avete trovato in questa lista risposta alle vostre domande e/o avete dubbi contattateci a
Per l'elenco degli enti autorizzati ed altre informazioni consultare www.commissioneadozioni.it
Sia per l’adozione Nazionale che per la Internazionale, la dichiarazione di disponibilità all’adozione può
essere presentata al Tribunali per i minorenni del luogo di residenza degli adottandi e ai Tribunale dei
minorenni di altre località; sono previsti dei colloqui con psicologi e assistenti sociale del Nucleo Adozioni
locale.
La parte Nazionale termina qui nel senso che si attende che il Tribunale chiami quando c’è un bambino
adottabile.
La parte Internazionale continua con la emissione del decreto di idoneità che consente alla coppia di potersi
rivolgere agli enti autorizzati per l'adozione internazionale.
Con l'entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione del L'Aja sull'adozione internazionale (Legge.
n. 476/1998) È obbligatorio avvalersi degli Enti autorizzati che operano in stretto rapporto con la
Commissione per le adozioni internazionali anche per le adozioni di minori provenienti da Paesi che non
hanno aderito alla Convenzione.
Ai link seguenti si potete recuperare le linee guida per l'inserimento dei minori adottati, aggiornate al 2023
LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CHE SONO STATI ADOTTATI - download
1. INTRODUZIONE
1.1. Le caratteristiche dell’adozione
1.2. Il vissuto comune
1.3. Le aree critiche
2. LE BUONE PRASSI
2.1. Ambito amministrativo-burocratico
2.1.1. L’iscrizione
2.1.2. La documentazione
2.2. Ambito comunicativo-relazionale
2.2.1. Prima accoglienza
2.2.2. L’insegnante referente
2.2.3. Il passaggio dalla Lingua1 alla Lingua 2
2.4. Continuità
2.4.1. Continuità nel percorso scolastico
2.4.2. Continuità con le risorse del territorio
3. RUOLI
Allegato 1 - download
- Suggerimenti per un buon inserimento in classe
- Tempi e modalità d'inserimento delle alunne e degli alunni neo-arrivati
- Temi sensibili
Allegato 2 - download
- Possibile scheda di raccolta informazioni a integrazione dei moduli d'iscrizione
Allegato 3 - download
- Suggerimenti per ulteriori informazioni
- Focus narrativi al fine di predisporre la miglior accoglienza del/la bambino/a in classe
Allegato 4 - download
- Formazione di tutto il personale scolastico
Allegato 5 - download
- SUGGERIMENTI NORMATIVI
Comunicazione ufficiale sul sito del ministero dell'istruzione:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/diritto-allo-studio-delle-alunne-e-degli-alunni-adottati-1
Sul sito della Commissione Adozioni Internazionali sono riportate, oltre che in italiano, anche tradotte in inglese, francese e spagnolo.
https://www.commissioneadozioni.it/per-una-famiglia-adottiva/istruzione/